ACCORDI MULTILATERALI ADR

Capitolo 1.5.1.1 ADR

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 dell'ADR, le autorità competenti delle Parti contraenti possono convenire direttamente tra loro di autorizzare alcuni trasporti sul loro territorio in deroga temporanea alle disposizioni dell'ADR, a condizione tuttavia che la sicurezza non sia compromessa. Queste deroghe temporanee devono essere comunicate dall'autorità che ha preso l'iniziativa al Segretariato della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, che le porterà a conoscenza delle Parti contraenti

Capitolo 1.5.1.2 ADR

La durata della deroga temporanea non deve superare cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. La deroga temporanea termina automaticamente al momento dell'entrata in vigore di una pertinente modifica all'ADR

Capitolo 1.5.1.3 ADR

I trasporti in conformità a deroghe temporanee sono trasporti secondo l'ADR. 


ACCORDI FIRMATI DALL'ITALIA AD OGGI VIGENTI (aggiornamento: 07/12/2022)