Abbandono Vs. Discarica

Che non si debbano buttare rifiuti nell'ambienteè cosa abbastanza scontata non solo dal punto di vista giuridico, ma anche e soprattutto dal punto di vista dell'educazione e della sensibilità civica.
ll degrado ambientale generato dall'abbandono di rifiuti è un fatto di immediata percezione e riguarda ogni tipologia di rifiuto (domestico e speciale). Sotto il profilo normativo è sancito il divieto assoluto di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, e parimenti nelle acque superficiali e sotterranee. La violazione di tale divieto comporta una sanzione penale, se l'abbandono è riconducibile ad un'attività di impresa o ad un ente, mentre se si tratta di rifiuti di natura domestica per i privati la sanzione è amministrativa. In ogni caso, il responsabile dell'abbandono è tenuto a rimuovere e ad avviare a recupero o smaltimento i rifiuti, assicurando il ripristino dello stato dei luoghi.
Ma quali sono i rischi per chi crea una discarica abusivao, semplicemente, viene colto all'atto di abbandonare rifiuti in mezzo a un prato, ai bordi di una strada, lungo un pendio? Quali le differenze?
La Cassazione Penale - sez. terza, con sentenza n. 27692 del 21 giugno scorso, è tornata ad esprimersi in merito alle differenze tra un abbandono di rifiuti e una discarica abusiva ribadendo un concetto di base oramai noto:
"L'abbandono di rifiuti, sentenzia la Suprema Corte, si caratterizza per il mero collocamento dei rifiuti stessi in un determinato luogo, senza quindi che vengano svolte attività precedenti o successive al conferimento del rifiuto."
La fattispecie dell'abbandono è caratterizzata, dunque, dalla sua occasionalità.
La sanzione è di natura amministrativa se l'abbandono è commesso da una persona fisica (art. 255 - D.Lgs. 152/2006 - sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio).
La sanzione è di natura penale, invece, se commessa da una persona giuridica (art. 256, comma 2 - D.Lgs. 152/2006 - arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
"Diversamente, per le ipotesi di discarica abusiva, si richiede un comportamento abituale, come nel caso di plurimi conferimenti, ovvero un'unica azione, ma che sia comunque chiaramente finalizzata alla definitiva collocazione dei rifiuti in un luogo ben identificato."
Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies - comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell' articolo 444 del Codice di Procedura Penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
Attenzione dunque...!!