BARRATO ROSA: I chiarimenti del Ministero

07.07.2021


Validità del certificato di approvazione ex cap. 9.1.3.5 ADR - mod. DTT 307 (ex 306), cd. "barrato rosa"

In merito alla validità del certificato di approvazione ex cap. 9.1.3.5 ADR - mod. DTT 307 (ex 306), cd. "barrato rosa", argomento lungamente dibattuto in questi ultimi periodi, il Ministero (MIMS), sollecitato da più parti, si è pronunciato in data 5 luglio 2021 confermando quanto segue:
"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza... (omissis)", cosi come definito dall'articolo 103, co. 2, del DL n. 18 del 2020, come convertito con modificazioni dalla L. 27 del 2020, e succ. mod. ed int.,
"Pertanto, poiché il "certificato di approvazione" di cui al citato cap. 9.1.3.5 ADR (cod. "barrato rosa") è evidentemente ricompreso nel campo di applicazione della suddetta disposizione normativa, ne deriva che la validità del "barrato rosa", recante una data di scadenza nominale ricompresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021 è prorogata fino al novantesimo giorno successivo a tale ultima data, e quindi fino al 29 ottobre 2021".
"Peraltro, essendo la citata previsione normativa applicabile solo nell'ordinamento nazionale, ne deriva che la proroga in parola è riconosciuta esclusivamente nella circolazione su suolo nazionale; restano invece confermate tutte le disposizioni di cui all'Accordo ADR in sede di circolazione internazionale."
"Si rappresenta infine che, cessando lo stato di emergenza alla data del 31 luglio p.v., a diritto vigente nessuna ulteriore proroga è prevista o sarà possibile".

Questo chiarimento è molto importante e risolve una questione che ha generato notevoli difficoltà alla circolazione in Italia dei veicoli che trasportano merci pericolose in regime ADR per i quali è previsto questo certificato (cisterne), stante la sostanziale paralisi operativa di alcuni Uffici della Motorizzazione.

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