COVID-19 & ADR (2)

18.04.2020

In data 31 marzo 2020 sono stati firmati dal nostro Ministero dei Trasporti, sulla scia di quanto già deciso da altri paesi, altri due importanti accordi multilaterali che vanno a regolamentare il delicato problema delle scadenze previste in questo periodo per:

  • Recipienti a pressione (M326);
  • Cisterne mobili di tipo (UN) (M327);
  • CGEM di tipo (UN) (M327).

Questi accordi, siglati ai sensi del capitolo 1.5.1-ADR, hanno scadenza molto breve per la gestione del solo periodo legato all' emergenza sanitaria in corso.

Accordo Multilaterale M326

Obiettivo principale dell'accordo è di consentire il riempimento e trasporto, sino al 31 agosto 2020, dei recipienti a pressione che non sono in regola con le disposizioni relative alle ispezioni periodiche richieste alla sezione 4.1.6.10 (ADR) ed alle istruzioni di imballaggio P200, paragrafi (3) e (9), nel caso di gas compressi e liquefatti; P203, nel caso di gas refrigerati

L'accordo, valido fino al 31 agosto 2020, si applica ai trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In caso di rinuncia anticipata da parte di uno dei firmatari, l'accordo resta valido fino alla suddetta data solo per i trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti che non lo hanno rinunciato.

Come consuetudine, quando il trasporto è sottoposto ad accordi particolari, il documento di trasporto deve essere integrato di una specifica dichiarazione che, in questo caso, evidenzia l'applicazione dell'accordo analizzato:

"Carriage agreed under the terms of section 1.5.1 of ADR (M326)"

Il link al documento:

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/multi/agree.wpf/M326e.pdf

Accordo Multilaterale M327

Obiettivo di questo accordo è la deroga temporanea alle ispezioni periodiche ed intermedie sulle cisterne mobili di tipo (UN) e container per gas ad elementi multipli tipo UN (CGEM) conformemente alle sezioni 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 e 6.7.5.12.2 dell'ADR.

In particolare si consente l'utilizzo, e quindi riempimento e trasporto, di quelle unità aventi una scadenza compresa tra il 1° marzo ed il 1° agosto, prorogandone la scadenza al 31 agosto 2020.

Successivamente, e quindi dal 1° settembre 2020, queste unità saranno nuovamente ammesse al trasporto solo dopo l'esecuzione delle ispezioni richieste.

L'accordo si applica ai trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In caso di rinuncia anticipata da parte di uno dei firmatari, l'accordo resta valido fino alla suddetta data solo per i trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti che non hanno fatto espressa rinuncia.

Anche in questo caso il documento di trasporto deve essere integrato di una specifica dichiarazione che, in questo caso, evidenzia l'applicazione dell'accordo analizzato:

"Carriage agreed under the terms of section 1.5.1 of ADR (M327)"

 Il link al documento:

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/multi/agree.wpf/M327r1e.pdf

Nota:

Allo stesso modo anche il RID (trasporto ferroviario) sta gestendo le analoghe problematiche con lo strumento dell'Accordo multilaterale (Vedere gli accordi RID 1/2020, 2/2020, 3/2020 e 4/2020 già firmati dall'Italia in data 31 marzo 2020 - https://otif.org/en/?page_id=1009)