FORMULARIO RIFIUTI: LE NOVITA'

Dall' 8 marzo 2021 è attivo VI.VI FIR, ovvero il nuovo sistema di vidimazione dei formulari come previsto dal c. 5 dell'art. 193 del TUA, il quale così dispone:
"...in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti."
Si tratta di un nuovo sistema di vidimazione dei formulari rifiuti, con l'obiettivo di semplificare la procedura ma alternativo al sistema tradizionale che conosciamo e che accompagna la quotidianità delle imprese da ben 23 anni.
La vidimazione avverrà tramite il collegamento ad un apposito applicativo predisposto dal sistema informatico delle camere di commercio dal nome VI.VI.FIR. (acronimo di Vidimazione Virtuale Formulario Identificazione Rifiuti).
Tramite l'apposito applicativo non sarà più necessario recarsi agli sportelli della CCIAA per la bollatura dei formulari: basterà apporre sui formulari l'identificativo univoco e il QR-code generati dall'applicazione.
Come funzionerà?
L'utente, una volta collegatosi all'applicativo apposito, si dovrà far riconoscere dal sistema come soggetto legittimato ad accedervi, e quale soggetto legittimato anche a "chiedere" il numero del formulario che verrà applicato sul documento che sarà possibile stampare in duplice copia; il sistema restituisce un formulario in bianco in tutto e per tutto simile ai tradizionali formulari, che dovrà essere compilato con tutte le informazioni richieste e che consentiranno la tracciabilità del rifiuto durante la fase del trasporto.
A questo punto, i diversi soggetti che interverranno nella filiera del rifiuto utilizzano il formulario vidimato virtualmente, ma se il produttore e il destinatario finale avranno la stampa originale, al trasportatore rimarrà una fotocopia.
La domanda sorge spontanea: non sarebbe stato possibile prevedere la generazione di quattro copie del formulario vidimato virtualmente? Oppure una sola copia "originale" poi da fotocopiare? Come di consueto è necessario interpretare la norma, la quale prevede che il formulario sia "da stamparsi e compilarsi in duplice copia"! Quindi è possibile stampare un formulario, fotocopiarlo, compilarlo due volte (non si prevede la carta chimica a ricalco come ora) e poi farne una ulteriore fotocopia per il trasportatore. Forse urge un po' di chiarezza, perché sebbene le due copie vengano compilate dalla stessa mano, - copia per produttore e per destinatario- è certo che le due copie non saranno identiche: al trasportatore quale delle due dovrà essere fotocopiata per la sua conservazione? Tutti dubbi e domande che riceveranno risposta solo con la piena operatività dell'applicativo.
Di sicuro, quello che sembra raggiunto, è una oggettiva semplificazione per le imprese che utilizzano dei sistemi gestionali per la contabilità ambientale: prevede il comma 5 dell'art. 193 che "La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario".
Il sistema dovrebbe consentire una immediata conservazione del dato relativo al formulario: "La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario", indispensabile come sappiamo, per la compilazione dei Registri di Carico e Scarico e per il dato consuntivo del MUD. Se fosse così, questa semplificazione, però, è riservata solo all'impresa che per prima "stacca" il numero per la vidimazione virtuale, dovendo gli altri soggetti della filiera in possesso di una copia / fotocopia del formulario.
Infine, prevedendo la disposizione di legge che il trasportatore debba detenere una fotocopia, parrebbe che gli fosse precluso l'utilizzo dell'applicativo per emettere egli stesso il formulario di identificazione, come avviene oggi, in alternativa al produttore del rifiuto. Anche in questo si attendono le istruzioni per l'utilizzo dell'applicativo per chiarire questi passaggi.