La Cassazione puntualizza le caratteristiche del delitto di inquinamento ambientale

La Cassazione (Sez. III n. 28732 del 21 giugno 2018) si pronuncia in ordine al delitto di inquinamento ambientale (Art. 452-bis C.P.).
Si ricorda che l'art. 452-bis c.
p., punisce "chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un
deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o
di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un
ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della
fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o
sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o
vegetali protette, la pena è aumentata."
L'art. 452-quinquies c.p. indica una pena minore per i fatti di inquinamento e disastro ambientale causati per colpa (ed una ulteriore diminuzione per le ipotesi in cui dalle condotte descritte al primo comma derivi il pericolo di inquinamento o disastro).
Venendo alla "abusività" della condotta, si ritiene abusiva non soltanto la condotta posta in essere in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative.
Si precisa, poi, che ai fini della integrazione del reato, non è necessario che sia autonomamente e penalmente sanzionata la condotta causante la compromissione o il deterioramento richiesti dalla norma.
Quanto alla "compromissione" e al "deterioramento" si spiega che consistono in un'alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema, caratterizzata, nel caso della "compromissione", da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell'ecosistema medesimi e, nel caso del "deterioramento", da una condizione di squilibrio "strutturale", connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi, chiarendo, peraltro, che non assume rilievo l'eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all'art. 452-quater cod. pen.
Si ricorda anche la non necessaria sussistenza di una tendenziale irreversibilità del danno, ai fini della sussistenza del delitto di inquinamento ambientale.