La Cassazione puntualizza le caratteristiche del delitto di inquinamento ambientale

17.07.2018

La Cassazione (Sez. III n. 28732 del 21 giugno 2018) si pronuncia in ordine al delitto di inquinamento ambientale (Art. 452-bis C.P.).

Si ricorda che l'art. 452-bis c. p., punisce "chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."

L'art. 452-quinquies c.p. indica una pena minore per i fatti di inquinamento e disastro ambientale causati per colpa (ed una ulteriore diminuzione per le ipotesi in cui dalle condotte descritte al primo comma derivi il pericolo di inquinamento o disastro).

Venendo alla "abusività" della condotta, si ritiene abusiva non soltanto la condotta posta in essere in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative.

Si precisa, poi, che ai fini della integrazione del reato, non è necessario che sia autonomamente e penalmente sanzionata la condotta causante la compromissione o il deterioramento richiesti dalla norma.

Quanto alla "compromissione" e al "deterioramento" si spiega che consistono in un'alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema, caratterizzata, nel caso della "compromissione", da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell'ecosistema medesimi e, nel caso del "deterioramento", da una condizione di squilibrio "strutturale", connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi, chiarendo, peraltro, che non assume rilievo l'eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all'art. 452-quater cod. pen.

Si ricorda anche la non necessaria sussistenza di una tendenziale irreversibilità del danno, ai fini della sussistenza del delitto di inquinamento ambientale.